Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.
Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:
65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).
Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo
A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:
- aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
- aver compiuto 61 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
- aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
- aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità).
Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale).
Novità dal primo gennaio 2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122)
L’art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge n. 122/2010 prevede nuove modalità di accesso al pensionamento: l’accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile).
La nuova disposizione si applica a coloro che maturano i requisiti minimi a decorrere dal primo gennaio 2011 (vedi Decorrenza)
In particolare, per le donne le disposizioni contenute nella legge stabiliscono, per l’anno 2011, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato a 65 anni dal primo gennaio 2012.
Per il personale del comparto scuola restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto).
Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti anche per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni.
Documentazione
› Circolare n. 18 del 08-10-2010
Sezioni di riferimento
› Modulistica – Modulo di domanda per la pensione di vecchiaia (PDF, 99Kb)
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