lunedì 1 novembre 2010

Dirigenti Scolastici,Regolamento recante la disciplina per il reclutamento

IUniScuoLa,« Reminder» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 211 del 9 Settembre 2008 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008 , n. 140 Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazionee per la semplificazione amministrativa»;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testounico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» esuccessive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri»;Visto l'articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizionilegislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007e del 31 marzo 2008;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia edelle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, edefinisce le modalita' delle procedure concorsuali per ilreclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cuiall'articolo 25del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggealle quali e' operato il rinvio. Restano invariati ilvalore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e iregolamenti.- Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, recante «Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per lariforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e' il seguente:
«Art. 21
1. L'autonomia delle istituzioniscolastiche e degli istituti educativi si inserisce nelprocesso di realizzazione della autonomia e dellariorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai finidella realizzazione della autonomia delle istituzioniscolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale eperiferica della pubblica istruzione in materia di gestionedel servizio di istruzione, fermi restando i livelliunitari e nazionali di fruizione del diritto allo studiononche' gli elementi comuni all'intero sistema scolasticopubblico in materia di gestione e programmazione definitidallo Stato, sono progressivamente attribuite alleistituzioni scolastiche, attuando a tal fine anchel'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, allescuole e agli istituti di istruzione secondaria, dellapersonalita' giuridica degli istituti tecnici eprofessionali e degli istituti d'arte ed ampliandol'autonomia per tutte le tipologie degli istituti diistruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materiadi contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presentearticolo si applicano anche agli istituti educativi, tenutoconto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvedecon uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, neltermine di nove mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sulla base dei criteri generali e principidirettivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 delpresente articolo. Sugli schemi di regolamento e'acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consigliodi Stato, il parere delle competenti Commissioniparlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta diparere alle Commissioni, i regolamenti possono esserecomunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettatedisposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzionedella personalita' giuridica e dell'autonomia alleistituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra lorounificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghedimensionali in relazione a particolari situazioniterritoriali o ambientali sono individuati in rapporto alleesigenze e alla varieta' delle situazioni locali e allatipologia dei settori di istruzione compresinell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionalisaranno automaticamente concesse nelle province il cuiterritorio e' per almeno un terzo montano, in cui lecondizioni di viabilita' statale e provinciale sianodisagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione diinsediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sonoattribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 amano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cuial comma 3 attraverso piani di dimensionamento della retescolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000contestualmente alla gestione di tutte le funzioniamministrative che per loro natura possono essereesercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnatoda apposite iniziative di formazione del personale, da unaanalisi delle realta' territoriali, sociali ed economichedelle singole istituzioni scolastiche per l'adozione deiconseguenti interventi perequativi e sara' realizzatosecondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delleistituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per ilfunzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo didestinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria perlo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazionee di orientamento proprie di ciascuna tipologia e diciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincolidi destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazionefinanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitalee di parte corrente, con possibilita' di variare ledestinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministrodella pubblica istruzione, di concerto con il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica,sentito il parere delle commissioni parlamentaricompetenti, sono individuati i parametri per la definizionedella dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Dettadotazione ordinaria e' stabilita in misura tale daconsentire l'acquisizione da parte delle istituzioniscolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari agarantire l'efficacia del processo diinsegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologiedell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella qualepossono confluire anche i finanziamenti attualmenteallocati in capitoli diversi da quelli intitolati alfunzionamento amministrativo e didattico, e' spesaobbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base deltasso di inflazione programmata. In sede di primadeterminazione, la dotazione perequativa e' costituitadalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli dibilancio riferiti alle istituzioni scolastiche nonassorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazioneperequativa e' rideterminata annualmente sulla base deltasso di inflazione programmata e di parametrisocio-economici e ambientali individuati di concerto daiMinistri della pubblica istruzione e del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, sentito ilparere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedonoautorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,ivi compresi gli istituti superiori di istruzioneartistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventifinalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sonofatte salve le vigenti disposizioni di legge o diregolamento in materia di avviso ai successibili. Suicespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione nonsono dovute le imposte in vigore per le successioni e ledonazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguitopersonalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 ele istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' eautonomia, previa realizzazione anche per queste ultimedelle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispettodegli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e deglistandard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata allarealizzazione della flessibilita', della diversificazione,dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse edelle strutture, all'introduzione di tecnologie innovativee al coordinamento con il contesto territoriale. Essa siesplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoliin materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione eimpiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazionedelle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali etemporali, fermi restando i giorni di attivita' didatticaannuale previsti a livello nazionale, la distribuzionedell'attivita' didattica in non meno di cinque giornisettimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annualidi servizio dei docenti previsti dai contratti collettiviche possono essere assolti invece che in cinque giornisettimanali anche sulla base di un'apposita programmazioneplurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata alperseguimento degli obiettivi generali del sistemanazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' diinsegnamento, della liberta' di scelta educativa da partedelle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa sisostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, daadottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzionimetodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione diliberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta diinsegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nelrispetto delle esigenze formative degli studenti. A talfine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteriper la determinazione degli organici funzionali diistituto, fermi restando il monte annuale orariocomplessivo previsto per ciascun curriculum e quelloprevisto per ciascuna delle discipline ed attivita'indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo distudi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti diverifica e valutazione della produttivita' scolastica e delraggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa edidattica le istituzioni scolastiche realizzano, siasingolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsiformativi per gli adulti, iniziative di prevenzionedell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziativedi utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anchein orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondodel lavoro, iniziative di partecipazione a programminazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accorditra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsiintegrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioniscolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuoesercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gliistituti regionali di ricerca, sperimentazione eaggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole edistituti a carattere atipico di cui alla parte I, titoloII, capo III, del testo unico approvato con decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati comeenti finalizzati al supporto dell'autonomia delleistituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomiaalle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori perle industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alleAccademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondoi principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gliadattamenti resi necessari dalle specificita' proprie ditali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possonostipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' diaggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico euniversitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore dellenorme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cuiricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate leistruzioni generali per l'autonoma allocazione dellerisorse, per la formazione dei bilanci, per la gestionedelle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamentodei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per lemodalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioniscolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti neiregolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ademanare un decreto legislativo di riforma degli organicollegiali della pubblica istruzione di livello nazionale eperiferico che tenga conto della specificita' del settorescolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diversecomponenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nelrispetto dei seguenti criteri:a) armonizzazione della composizione,dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi conle competenze dell'amministrazione centrale e perifericacome ridefinita a norma degli articolo 12 e 13 nonche' conquelle delle istituzioni scolastiche autonome;b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.12, com-ma 1, lettera p);c) eliminazione delle duplicazioni organizzative efunzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,lettera g);d) valorizzazione del collegamento con le comunita'locali a norma dell'art. 12, comma , lettera i);e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni, nella salvaguardia del principiodella liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' diinsegnamento e in connessione con l'individuazione di nuovefigure professionali del personale docente, ferma restandol'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferitala qualifica dirigenziale contestualmente all'acquistodella personalita' giuridica e dell'autonomia da partedelle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e lespecificita' della qualifica dirigenziale sono individuaticon decreto legislativo integrativo delle disposizioni deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, da emanare entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, sulla base deiseguenti criteri:a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degliorgani collegiali scolastici, di autonomi compiti didirezione, di coordinamento e valorizzazione delle risorseumane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;b) il raccordo tra i compiti previsti dallalettera a) e l'organizzazione e le attribuzionidell'amministrazione scolastica periferica, come ridefiniteai sensi dell'art. 13, comma 1;c) la revisione del sistema di reclutamento,riservato al personale docente con adeguata anzianita' diservizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istitutoattualmente in servizio, assegnati ad una istituzionescolastica autonoma, che frequentino un apposito corso diformazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolasticisara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva delcomparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13la riforma degli uffici periferici del Ministero dellapubblica istruzione e' realizzata armonizzando ecoordinando i compiti e le funzioni amministrativeattribuiti alle regioni ed agli enti locali anche inmateria di programmazione e riorganizzazione della retescolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogniquattro anni al Parlamento, a decorrere dall'iniziodell'attuazione dell'autonomia prevista nel presentearticolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche alfine di apportare eventuali modifiche normative che sirendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprialegge la materia di cui al presente articolo nel rispetto enei limiti dei propri statuti e delle relative norme diattuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui alcomma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,modalita' di svolgimento e di certificazione di una quartaprova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altreprove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle proved'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre1997, n. 425.».- Il testo dell'art.29 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento dellavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e'il seguente:«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici).
1.Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzamediante un corso concorso selettivo di formazione, indettocon decreto del Ministro della pubblica istruzione, svoltoin sede regionale con cadenza periodica, comprensivo dimoduli di formazione comune e di moduli di formazionespecifica per la scuola elementare e media, per la scuolasecondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corsoconcorso e' ammesso il personale docente ed educativo delleistituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina inruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno setteanni con possesso di laurea, nei rispettivi settoriformativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sederegionale rispettivamente per la scuola elementare e media,per la scuola secondaria superiore e per le istituzionieducative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti edisponibili per la nomina in ruolo alla data della suaindizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori delprecedente concorso, e i posti che si libereranno nel corsodel triennio successivo per collocamento a riposo perlimiti di eta', maggiorati della percentuale mediatriennale di cessazione dal servizio per altri motivi e diun'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo contodei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione pertitoli, in un concorso di ammissione, in un periodo diformazione e in un esame finale. Al concorso di ammissioneaccedono coloro che superano la selezione per titolidisciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periododi formazione i candidati utilmente inseriti nellagraduatoria del concorso di ammissione entro il limite delnumero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per lascuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso,bandito per il numero di posti determinato ai sensi delcomma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento dicui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi'determinati e' riservato a coloro che abbianoeffettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzionidi preside incaricato previo superamento di un esame diammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corsodi formazione il predetto personale viene graduato tenendoconto dell'esito del predetto esame di ammissione, deititoli culturali e professionali posseduti edell'anzianita' di servizio maturata quale presideincaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore aquello previsto dal decreto di cui all'art. 25, comma 2,comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti eistituzioni; il numero dei moduli di formazione comune especifica, i contenuti, la durata e le modalita' disvolgimento sono disciplinati con decreto del Ministrodella pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per lafunzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitatia realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sonodisciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione alcorso concorso per posti non coerenti con la tipologia delservizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitoricoloro che l'hanno superato, in numero non superiore aiposti messi a concorso, rispettivamente per la scuolaelementare e media, per la scuola secondaria e per leistituzioni educative. Nel primo corso concorso banditodopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cuiall'art. 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'riservato al personale in possesso dei requisiti diservizio come preside incaricato indicati al comma 3. Ivincitori sono assunti in ruolo nel limite dei postiannualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sedee' disposta sulla base dei principi del presente decreto,tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. Ivincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamenteutilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti peralmeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla datadi approvazione della prima graduatoria non sono piu'conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specificasono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sededi contrattazione collettiva, anche i dirigenti chefacciano domanda di mobilita' professionale tra i diversisettori. L'accoglimento della domanda e' subordinatoall'esito positivo dell'esame finale relativo ai modulifrequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro della pubblicaistruzione, di concerto col Ministro per la funzionepubblica sono definiti i criteri per la composizione dellecommissioni esaminatrici.».- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative inmateria di istruzione» e' stato pubblicato nella GazzettaUfficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 618, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2007)»:«618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definitele modalita' delle procedure concorsuali per ilreclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguentiprincipi: cadenza triennale del concorso su tutti i postivacanti nel triennio; unificazione dei tre settori didirigenza scolastica; accesso aperto al personale docenteed educativo delle istituzioni scolastiche ed educativestatali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo lanomina in ruolo un servizio effettivamente prestato dialmeno cinque anni; previsione di una preselezione medianteprove oggettive di carattere culturale e professionale, insostituzione dell'attuale preselezione per titoli;svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione diuna prova orale; valutazione dei titoli; formulazione dellagraduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti deiposti messi a concorso, con conseguente soppressionedell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previstodal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenticon esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.».- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'il seguente:«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dellenorme regolamentari.».- L'art. 1, comma 6-sexies del decreto-legge28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga ditermini previsti da disposizioni legislative. Disposizionidi delegazione legislativa.» e' il seguente:«6-sexies. All'art. 1, comma 619, primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesadell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalleseguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 e' emanatoentro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione"e, dopo le parole: "candidati del citato concorso,compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamentealla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".Note all'art. 1:- Per il testo dell'art. 1, comma 618, della legge27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2007)» si vedano le note alle premesse.- L'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' ilseguente:«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche).
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica perifericae' istituita la qualifica dirigenziale per i capi diistituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educativealle quali e' stata attribuita personalita' giuridica edautonoma a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigentiscolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionalee rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine airisultati, che sono valutati tenuto conto dellaspecificita' delle funzioni e sulla base delle verificheeffettuate da un nucleo di valutazione istituito pressol'amministrazione scolastica regionale, presieduto da undirigente e composto da esperti anche non appartenentiall'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestioneunitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie estrumentali e dei risultati del servizio. Nel rispettodelle competenze degli organi collegiali scolastici,spettano al dirigente scolastico autonomi poteri didirezione, di coordinamento e di valorizzazione dellerisorse umane. In particolare, il dirigente scolastico,organizza l'attivita' scolastica secondo criteri diefficienza e di efficacia formative ed e' titolare dellerelazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,il dirigente scolastico promuove gli interventi perassicurare la qualita' dei processi formativi e lacollaborazione delle risorse culturali, professionali,sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio dellaliberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' diricerca e innovazione metodologica e didattica, perl'esercizio della liberta' di scelta educativa dellefamiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimentoda parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alleistituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione deiprovvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioniorganizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomiaoperativa, nell'ambito delle direttive di massima impartitee degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi edai servizi generali dell'istituzione scolastica,coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dicircolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulladirezione e il coordinamento dell'attivita' formativa,organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'ampia informazione e un efficace raccordo per l'eserciziodelle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori deiconvitti nazionali, le direttrici e vice direttrici deglieducandati, assumono la qualifica di dirigente, previafrequenza di appositi corsi di formazione, all'atto dellapreposizione alle istituzioni scolastiche dotate diautonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quantopossibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con propriodecreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la duratadella formazione; determina le modalita' di partecipazioneai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;definisce i criteri di valutazione e di certificazionedella qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sulterritori, definendone i criteri; stabilisce le modalita'di svolgimento dei corsi con il loro affidamento aduniversita', agenzie specializzate ed enti pubblici eprivati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delleaccademie di belle arti, degli istituti superiori per leindustrie artistiche e delle accademie nazionali di artedrammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza deicapi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblicaistruzione sono disciplinate le modalita' di designazione edi conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve leposizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualificadirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e dellevicedirettrici degli educandati sono soppressi icorrispondenti posti. Alla conclusione delle operazionisono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico diMinistro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano inaspettativa per mandato parlamentare o amministrativo osiano in esonero sindacale, distaccati, comandati,utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvereall'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositimoduli nell'ambito della formazione prevista dal presentearticolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridicidalla prima applicazione degli inquadramenti di cui alcomma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione aduna istituzione scolastica autonoma.».
Art. 2.Programmazione1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinatialla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano insede di programmazione del fabbisogno di personale.
Note all'art. 2:- L'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449,recante «Misure per la stabilizzazione della finanzapubblica» e' il seguente:«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni dipersonale delle amministrazioni pubbliche e misure dipotenziamento e di incentivazione del part-time).
1. Alfine di assicurare le esigenze di funzionalita' e diottimizzare le risorse per il migliore funzionamento deiservizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie edi bilancio, gli organi di vertice delle amministrazionipubbliche sono tenuti alla programmazione triennale delfabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cuialla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche adordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivodei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto conil Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanatoentro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivodella riduzione complessiva del personale in servizio alladata del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 vieneassicurata una riduzione complessiva del personale inservizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispettoal numero delle unita' in servizio alla data del31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata unaulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispettoal personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno2001 deve essere realizzata una riduzione di personale noninferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzioneprevisti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota diriserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure diautorizzazione delle assunzioni, deve essereprioritariamente garantita l'immissione in servizio degliaddetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori deiconcorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Perciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni delloStato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli entipubblici non economici con organico superiore a 200 unita'sono tenuti a realizzare una riduzione di personale noninferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 1 dicembre 2002.2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto dellepercentuali annue di riduzione del personale di cui alcomma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto deirisultati quantitativi raggiunti al termine dell'annoprecedente, separatamente per i Ministeri e le altreamministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiorea duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze dipolizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Aipredetti fini i Ministri per la funzione pubblica e deltesoro, del bilancio e della programmazione economicariferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primobimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi diriqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessiall'attuazione della riforma amministrativa, garantendo ilrispetto degli obiettivi di riduzione programmata delpersonale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio deiMinistri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblicae del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e lenecessita' operative da soddisfare, tenuto conto inparticolare delle correlate esigenze di introduzione dinuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministridetermina il numero massimo complessivo delle assunzionidelle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gliobiettivi di riduzione numerica e con i dati sullecessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restanocomunque subordinate all'indisponibilita' di personale datrasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' epossono essere disposte esclusivamente presso le sedi chepresentino le maggiori carenze di personale. Ledisposizioni del presente articolo si applicano anche alleassunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplinaautorizzatoria di cui al comma 3 si applica allageneralita' delle amministrazioni dello Stato, anche adordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure direclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare adecorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevedecriteri, modalita' e termini anche differenziati delleassunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nelcomma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' edelle specifiche esigenze delle amministrazioni per ilpieno adempimento dei compiti istituzionali.3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gliobiettivi di riforma organizzativa e riqualificazionefunzionale delle amministrazioni interessate, le richiestedi autorizzazione ad assumere devono essere corredate dauna relazione illustrativa delle iniziative di riordino eriqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alladefinizione di modelli organizzativi rispondenti aiprincipi di semplificazione e di funzionalita' rispetto aicompiti e ai programmi, con specifico riferimento,eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizida fornire all'utenza. Le predette richieste sonosottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai finidell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento della funzione pubblica e delMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale el'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate aprocedure di mobilita' o all'adozione di misure dirazionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli entipubblici non economici e per gli enti e le istituzioni diricerca con organico superiore a duecento unita', icontratti integrativi sottoscritti, corredati da unaapposita relazione tecnico-finanziaria riguardante glioneri derivanti dall'applicazione della nuoveclassificazione del personale, certificata dai competentiorgani di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, laddove operanti, sono trasmessi allaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, che, entro trenta giornidalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, lacompatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblicapuo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nelcaso in cui il riscontro abbia esito negativo, le partiriprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllodell'amministrazione finanziaria si provvede con i criterie le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia dilavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di300 unita' di personale destinate al servizio ispettivodelle Direzioni provinciali e regionali del Ministero dellavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' dipersonale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionaledella previdenza sociale; il predetto Istituto provvede adestinare un numero non inferiore di unita' al Servizioispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica e con il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, previo parere delle competenti commissioniparlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e lemodalita', nonche' i processi formativi, per disciplinareil passaggio, in ambito regionale, del personale delleamministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativavigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, alservizio ispettivo delle Direzioni regionali e provincialidel Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criterie modalita':a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionalecorrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, inrelazione all'articolazione periferica dei dipartimenti delMinistero delle finanze;b) il numero dei posti da mettere a concorso nellasettima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizioneterritoriale e' determinato sulla base della somma delleeffettive vacanze di organico riscontrabili negli ufficiaventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio dellaprovincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profiliprofessionali di settima, ottava e nona qualificafunzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profiloprofessionale di ingegnere direttore la determinazione deiposti da mettere a concorso viene effettuata con le stessemodalita', avendo a riferimento il profilo professionalemedesimo e quello di ingegnere direttore coordinatoreappartenente alla nona qualifica funzionale;c) i concorsi consistono in una prova attitudinalebasata su una serie di quesiti a risposta multipla miratiall'accertamento del grado di cultura generale e specifica,nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,contabile, economico e finanziario, per svolgere lefunzioni del corrispondente profilo professionale. Icandidati che hanno superato positivamente la provaattitudinale sono ammessi a sostenere un colloquiointerdisciplinare;d) la prova attitudinale deve svolgersiesclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioniterritoriali;e) ciascun candidato puo' partecipare ad una solaprocedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano ledisposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, dellalegge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoriaunica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, dellastessa legge, con esclusione di qualsiasi effettoeconomico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto eprevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, ilDipartimento delle entrate del Ministero delle finanzeindividua all'interno del contingente di cui all'art. 55,comma 2, lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionalicomposte da personale di alta professionalita' destinato adoperare in sede regionale, nel settore dell'accertamento edel contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previaspecifica formazione da svolgersi in ambito periferico, ilpersonale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensidel comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti aglispecifici settori, scelti sulla base della loro esperienzaprofessionale e formativa, secondo criteri e modalita' dicarattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delledotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiorialla settima nella misura complessiva corrispondente alpersonale effettivamente assunto nel corso del 1998 aisensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoliruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti aisensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalladata della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con lasalvaguardia dei beni culturali presenti nelle areesoggette a rischio sismico il Ministero per i beniculturali e ambientali, nell'osservanza di quanto dispostodai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioniorganiche complessive, ad assumere 600 unita' di personaleanche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoliprofili professionali, ferme restando le dotazioni diciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su baseregionale mediante una prova attitudinale basata su unaserie di quesiti a risposta multipla miratiall'accertamento del grado di cultura generale e specifica,nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,contabile, informatico, per svolgere le funzioni delcorrispondente profilo professionale. I candidati che hannosuperato con esito positivo la prova attitudinale sonoammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.Costituisce titolo di preferenza la partecipazione peralmeno un anno, in corrispondente professionalita', aipiani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,nel limite di 200 unita' complessive, con le procedurepreviste dal comma 3, personale dotato di altaprofessionalita', anche al di fuori della dotazioneorganica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoroprevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte allapredetta rilevazione, a seguito di provvedimentilegislativi di attribuzione di nuove e specifichecompetenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Siapplicano per le assunzioni di cui al presente comma ledisposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sonosubordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'espletati le cui graduatorie siano state approvate adecorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previstodall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea dimansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data dientrata in vigore dei provvedimenti di revisione degliordinamenti professionali e, comunque, non oltre il31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuoveassunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazioneda adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primosemestre di ciascun anno, anche la percentuale delpersonale da assumere annualmente con contratto di lavoro atempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale nonpuo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioniautorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesasiano ugualmente realizzate anche mediante ricorso adulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitariinferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarieassunzioni di personale. Per le amministrazioni che nonhanno raggiunto una quota di personale a tempo parzialepari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, leassunzioni possono essere autorizzate, salvo motivatederoghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenirepurche' cio' non comporti riduzione complessiva delleunita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualificadirigenziale che non sia preposto alla titolarita' diuffici, con conseguenti effetti sul trattamento economicosecondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionalidi lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e diBolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli entidel Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli entidi ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cuial comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata dellespese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano ledeterminazioni necessarie per l'attuazione dei principi dicui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propriordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle speseper il personale. Agli enti pubblici non economici conorganico superiore a 200 unita' si applica anche ildisposto di cui ai commi 2 e 3.20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non siapplicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermorestando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano leproprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi diriduzione complessiva della spesa di personale, inparticolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anchemediante l'incremento della quota di personale ad orarioridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nelquadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi dellaprogrammazione e giustificate dai processi di riordino o ditrasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'restano ferme le disposizioni dell'art. 51.20-ter. Le ulteriori economie conseguentiall'applicazione del presente articolo, realizzate inciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche adordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici noneconomici con organico superiore a duecento unita', sonodestinate, entro i limiti e con le modalita' di cuiall'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazioneintegrativa di cui ai vigenti contratti collettivinazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato delpersonale dirigente. Con la medesima destinazione e aisensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni egli enti che abbiano proceduto a ridurre la propriaconsistenza di personale di una percentuale superiore allo0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali diriduzione annua di cui al comma 2 possono comunqueutilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione delpresente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministried il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personalecomandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, adavvalersi di un contingente integrativo di personale inposizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimodi cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni dicui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad entipubblici economici. Si applicano le disposizioni previstedall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni odegli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono acarico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e iltrattamento economico accessorio spettanti al personale diruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini dellaprogressione della carriera e di concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dallacitata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito dellaprogrammazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presentearticolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessivadi giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizioausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementatodi 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia difinanza, in proporzione alle rispettive dotazioniorganiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto unulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Armadei carabinieri, nell'ambito delle procedure diprogrammazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui alpresente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione delrapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno atempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non siripercuota negativamente sulla funzionalita' degli entipubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccolicomuni e le comunita' montane, la contrattazione collettivapuo' prevedere che i trattamenti accessori collegati alraggiungimento di obiettivi o alla realizzazione diprogetti, nonche' ad altri istituti contrattuali noncollegati alla durata della prestazione lavorativa sianoapplicati in favore del personale a tempo parziale anche inmisura non frazionata o non direttamente proporzionale alregime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge. Inmancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempoparziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cuil'attivita' che il dipendente intende svolgere sia inpalese contrasto con quella svolta presso l'amministrazionedi appartenenza o in concorrenza con essa, con motivatoprovvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione diappartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoroda tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della datadi entrata in vigore della presente legge, sono riesaminated'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati alcomma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse deldipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto dilavoro a tempo parziale, si applicano al personaledipendente delle regioni e degli enti locali finche' nondiversamente disposto da ciascun ente con proprio attonormativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpodella guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri dipolizia tributaria previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nelcorso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile ilsegreto d'ufficio.».
Art. 3.Reclutamento1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione deitre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizzamediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sederegionale. Il concorso e' indetto con cadenza triennale con decretodel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gliuffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimentodel concorso.2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i postivacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine egrado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice ilconcorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili neltriennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta'eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenticoncorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazionedal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero deiposti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Art. 4. Requisiti di accesso e procedura concorsuale 1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, ilpersonale docente ed educativo in servizio nelle istituzioniscolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, dialmeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguitain base al precedente ordinamento.2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una solaregione.3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Ilconcorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguitedalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione dellagraduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio diformazione e tirocinio.
Art. 5.Procedura di preselezione1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una provaoggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste inun congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delleconoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale inrelazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi compresequelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioniinformatiche piu' diffuse a livello avanzato, nonche' sull'uso di unalingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo diriferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco espagnolo.2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superatase il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.3. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre allaformazione del voto finale nella graduatoria di merito.4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercapuo' affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistemaeducativo di istruzione e di formazione la predisposizione dellaprova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativoesito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale finepossono, altresi', essere promosse specifiche collaborazioni conuniversita', altri enti di ricerca e associazioni professionali,mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambitodelle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigentiscolastici. La prova e' unica su tutto il territorio nazionale, sisvolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.
Art. 6.Procedura di selezione1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato siasotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazionealla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scrittaconsiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative aisistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e neipaesi dell'Unione europea, alle modalita' di conduzione delleorganizzazioni complesse, oltre che alle specifiche areegiuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scrittaconsiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestionedell'istituzione scolastica con particolare riferimento allestrategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative delterritorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono unpunteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sullematerie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche dicui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.La prova orale accerta, altresi', la capacita' di conversazione sutematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio noninferiore a 21/30.3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti deicandidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggiocomplessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoliprofessionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e ilpunteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master disecondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita'statali o equiparate.4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi esi ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal votodella prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione deititoli.5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivoconseguito dal candidato. A parita' di merito si applicano le vigentidisposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissioneall'impiego nelle amministrazioni statali.6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'alboe sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministerodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 7.Vincitori del concorso1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione alnumero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sonotenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cuiall'articolo 8.2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirociniosono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite deiposti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine digraduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dallagraduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio inmateria di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449.3. Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla datadella pubblicazione.4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi dicui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto dellespecifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativodi provenienza.
Note all'art. 7:- Per il testo dell'art. 39, comma 3-bis, della legge23 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per lastabilizzazione della finanza pubblica» si vedano le noteall'art. 2.- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplementeordinario.
Art. 8.Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori delconcorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, noninferiore a tre.2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e partecon strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento dellecompetenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola,alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni edesterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivicompresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nel bando.4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento dellecompetenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge pressoscuole anche in collegamento con universita', amministrazionipubbliche, imprese.5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le assenze,debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delleore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate edocumentate superiori al limite di ore stabilite, il corsistapartecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorsoindetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso diassenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dallagraduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con unarelazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorsoformativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e losvolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio, si avvalgonodella collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppodell'autonomia scolastica.
Art. 9.Termine della procedura concorsuale1. La durata della procedura di reclutamento non puo' eccedere idodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.
Art. 10.Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto deicompetenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,devono garantire le pari opportunita' tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale epossono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da nonpiu' di tre anni.
3. Il presidente e' scelto tra: professori di prima fascia diuniversita' statali o equiparate, magistrati amministrativi ocontabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazionipubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzionedi uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nellequalifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata dadirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' diservizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigentiscolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche oprivate con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigentitecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenzenella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi eun'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sonoinclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di undecreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia edelle finanze, si definiscono i compensi per i componenti dellecommissioni di concorso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenenteall'area professionale C o, in carenza, da personale appartenenteall'area professionale B3.
7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nellalingua straniera prescelta dai candidati.
8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,l'unicita' del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivisein sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le provescritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'.Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento lecommissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quellodelle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo lemedesime modalita' di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascunadelle sottocommissioni si assegna un numero di candidati noninferiore a cento.
9. Il presidente della commissione nominata all'inizio dellaprocedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge lefunzioni di coordinamento per definire collegialmente i criterigenerali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali.10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatriciindicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.
Nota all'art. 10:- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri30 maggio 2001, n. 341, reca: «Regolamento relativo aicriteri per la composizione delle commissioni esaminatricidel corso concorso selettivo di formazione dei dirigentiscolastici».
Art. 11.Risorse finanziarie1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devonocomportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.Abrogazioni e disapplicazioni1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini delreclutamento e della mobilita' professionale, la distinzione insettori formativi dei dirigenti scolastici, nonche' ogni altradisposizione dello stesso articolo incompatibile con il presenteregolamento. E', altresi', abrogato il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamentorelativo ai criteri per la composizione delle commissioniesaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigentiscolastici.2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti incontrasto con le norme dettate dal presente regolamento.3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le normeamministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dalpresente regolamento.
Nota all'art. 12:- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.
Art. 13.Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2008
NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriGelmini, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricercaBrunetta, Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazioneTremonti, Ministro dell'economia edelle finanzeVisto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142

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